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La carica del sindaco comunale
Organo monocratico del governo comunale, il sindaco del comune è chiamato a svolgere sia le funzioni di capo dell'amministrazione locale sia quelle di ufficiale di governo, inteso quale organo periferico dell'amministrazione statale. Come da art. 55 del dlgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che nel primo giorno fissato per la votazione abbiano compiuto i diciotto anni di età.
Una volta eletto, davanti al consiglio comunale e durante la seduta di insediamento, il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana (art. 50, comma 11, TUEL). Veste a tracolla il cd. “distintivo del sindaco”, cioè una fascia tricolore recante lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune (art. 50, comma 12, TUEL).
Le funzioni del sindaco comunale
Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune (art. 50, comma 1, TUEL), e in tali vesti rappresenta l'ente, presiede la giunta comunale, di cui nomina e revoca i membri (assessori) e il consiglio comunale (quando questo non prevede il presidente del consiglio); sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (art. 50, comma 2, TUEL). Inoltre il sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, comunque sulla base delle indicazioni espresse dal consiglio comunale e in conformità ai criteri (eventualmente) indicati dalla regione (art. 50, comma 7, TUEL).
Nelle vesti di ufficiale di governo, il sindaco comunale sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (art. 54, comma 1, lett. a, TUEL); così come sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (art. 54, comma 1, lett. b, TUEL); alla vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto (art. 54, comma 1, lett. c, TUEL). Inoltre, il sindaco supervisiona la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica (art. 54, comma 3, TUEL).
Al sindaco compete l'adozione di provvedimenti (cd. ordinanze) contingibili e urgenti limitatamente alle emergenze di carattere locale, informandone preventivamente il prefetto (art. 50, comma 5, e art. 54, comma 4, TUEL). Sempre avvalendosi delle ordinanze contingibili e urgenti, e sempre nei casi di gravi emergenze, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Con ordinanze NON contingibili e urgenti, e al fine di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, il sindaco può disporre – nel rispetto dell'art. 7 della l. 241/1990 e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni – limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici (art. 50, comma 7bis, TUEL).
Con riferimento alle città metropolitane, il sindaco del comune capoluogo riveste anche la carica di sindaco metropolitano (art. 19, TUEL).
Il sindaco quale ufficiale del governo e rappresentante dell'ente locale |
Per quanti mandati si può ricoprire la carica di sindaco?
Il mandato del sindaco dura 5 anni (art. 51, comma 1, TUEL). Colui che abbia ricoperto per due mandati di seguito la carica di sindaco, non è ricandidabile per un terzo mandato consecutivo (art. 51, comma 2, TUEL). Il terzo mandato consecutivo è possibile solo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (art. 51, comma 3, TUEL).
L'art. 2 della l. 35/2022 ha novellato l'art. 196, comma 1 del TUEL, elevando da 2 a 3 il numero dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con meno di 5mila abitanti1.
1 Legge 12 aprile 2022, n. 35. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico. Consultabile al seguente link, via “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/29/22G00043/sg [accesso 5 aprile 2023].
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