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Cos'è il consiglio comunale
Ai sensi del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL), il consiglio comunale è organo del governo comunale ed è qualificabile come organo collegiale che svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 42, comma 1, TUEL), dotato di autonomia funzionale e organizzativa (art. 38, comma 3, TUEL). Inoltre il consiglio comunale è organo rappresentativo dell'ente in quanto i suoi membri (consiglieri) vengono eletti dal popolo. Può essere sciolto per gravi motivi con decreto del Presidente della Repubblica (v. infra).
Le funzioni del consiglio comunale
Come da art. 38, comma 2, TUEL, il funzionamento dei consigli comunali è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
L'art 42 del TUEL dispone le attribuzioni dei consigli comunali, stabilendo le materie in cui il consiglio ha competenza. In linea generale, si può affermare che il consiglio comunale ha competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente.
Precisamente, le competenze del consiglio possono vertere dalla istituzione e ordinamento dei tributi (con esclusione della determinazione delle relative aliquote); alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (art. 42, comma 2, lett. f, TUEL); nonché competenze in relazione alle “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo” (art. 42, comma 2, lett. i, TUEL). Inoltre, il consiglio comunale ha competenza degli atti relativi a “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione” (art. 42, comma 2, lett. b, TUEL).
Si ricorda inoltre che il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri di queste commissioni, così come il loro funzionamento e la loro composizione, sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare (art. 44, comma 2, TUEL).
Come disposto dall'art. 43, comma 1, TUEL, i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio (è necessario che la richiesta di convocazione sia effettuata da un quinto dei consiglieri – art. 39, comma 2, TUEL), e di presentare interrogazioni e mozioni.
Schema, consiglio comunale |
Consiglio comunale, da chi è composto
Il consiglio comunale è composto dal sindaco oltre che da un numero di consiglieri variabile a seconda della popolazione.
Il numero dei consiglieri può variare da 10 a 48 per consiglio, ed è stabilito come segue:
fino a 3.000 abitanti, 10 consiglieri (art 1, comma 135, lett. a, l. 56/2014)
oltre 3.000 abitanti, 12 consiglieri (art 1, comma 135, lett. a, l. 56/2014)
Le successive disposizioni sono state introdotte mediante circolare prot. n. 2915/20111:
oltre 10.000 abitanti: 16 consiglieri;
oltre 30.000 abitanti: 30 consiglieri;
oltre 100.000 (o anche meno, se il comune è capoluogo di provincia) abitanti: 32 consiglieri;
oltre 250.000 abitanti: 36 consiglieri;
oltre 500.000 abitanti: 40 consiglieri;
oltre 1 milione di abitanti: 48 consiglieri.
Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco, ex art. 71, comma 1, TUEL.
Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri comunali o in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio comunale, ex art. 56, TUEL.
Scioglimento del consiglio
L'art 141, TUEL, stabilisce che i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico (art. 141, comma 1, lett. a, TUEL); per dimissioni del sindaco, o impedimento permanente dello stesso, decadenza o decesso, nonché per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri (art. 141, comma 1, lett. b, TUEL); quando non sia approvato nei termini il bilancio (art. 141, comma 1, lett. c, TUEL).
Il decreto presidenziale di scioglimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riportando in calce la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento (art. 141, comma 6, TUEL).
Incompatibilità della carica di consigliere
L'art. 64, comma 1, TUEL, dispone che la carica di consigliere è incompatibile con quella di assessore. Qualora un consigliere venisse nominato alla carica di assessore, nell'atto stesso di accettazione della nuova carica, decadrebbe da consigliere. Tali disposizioni sono valide per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il TUEL stabilisce inoltre che il coniuge e i discendenti del sindaco, così come – più in generale – i suoi parenti entro il terzo grado, non possono essere nominati rappresentanti del medesimo comune (art. 64, comma 4, TUEL).
1 V. ‘Circolare prot.2915 del 18 febbraio 2011’ (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 febbraio 2011) <https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/circolari/circolare-prot2915-del-18-febbraio-2011> accesso 4 aprile 2023.
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