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Cos'è la giunta comunale: funzioni e definizione

di | leTrattative - Blog
Sintesi della giunta comunale, organo esecutivo del governo comunale. Funzioni, incompatibilità delle cariche, e numero degli assessori
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Pubblicato: 04/04/23

Il seguente testo non equivale in alcun modo a una consulenza legale. È stato redatto per fini di studio durante la partecipazione a un concorso pubblico ed è stato messo online per gli utenti che stanno facendo altrettanto, fermo restando che occorre sempre fare riferimento a manuali autorevoli.

Cos'è la giunta comunale

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL) la giunta comunale è organo del governo comunale ed è qualificabile come organo collegiale a carattere esecutivo. Inoltre, come disposto dall'art. 47, comma 1, TUEL, la giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di assessori. Ogni assessore si occupa di un determinato settore dell'attività amministrativa del comune.

Nomina e revoca degli assessori

   Gli assessori sono nominati dal sindaco, che li può scegliere anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale (art 47, commi 3 e 4, TUEL ). Tra gli assessori il sindaco nomina un vicesindaco, il quale ha il compito di sostituire il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione. Gli assessori possono inoltre essere revocati dal sindaco (art. 47, comma 4, TUEL).

   In caso di impedimento permanente del sindaco, rimozione, decadenza o decesso dello stesso, la giunta decade. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco (art. 53, TUEL).

Il numero di assessori nella giunta comunale

   Il numero massimo degli assessori comunali è determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune (in cui è compreso il sindaco), con arrotondamento all'unità superiore. Tale composizione è determinata all’art. 2, comma 185, l. 191/2009. È importante precisare che tale legge è entrata in vigore senza che venisse successivamente aggiornato l’art. 47 del TUEL, il quale dispone che il numero degli assessori non debba essere superiore a un terzo dei consiglieri1.

   In ogni caso, ex art. 47, comma 1, TUEL, il numero degli assessori non può essere superiore a dodici. Pertanto, in linea generale si può affermare che il numero degli assessori presso le giunte comunali varia da 2 a 12.

  • Fino a 3.000 abitanti, massimo 2 assessori (art. 1, comma 17, lett. a, d.lgs. 138/2011, così come modificato dalla l. 56/2014)2

  • Oltre 3.000 abitanti, massimo 4 assessori (art. 16, comma 17, lett. b, d.lgs. 138/2011, così come modificato dalla l. 56/2014)

   Le successive disposizioni sono state introdotte mediante circolare prot. n. 2915/20113:

  • Oltre 10.000 abitanti, massimo 5 assessori;

  • Oltre 30.000 abitanti, massimo 7 assessori;

  • Oltre 100.000 abitanti (o meno, se il comune è capoluogo di provincia), massimo 9 assessori;

  • Oltre 250.000 abitanti, massimo 10 assessori;

  • Oltre 500.000 abitanti, massimo 11 assessori;

  • Oltre 1 milione di abitanti, massimo 12 assessori.

Competenze e funzioni della giunta comunale

   Si tenga presente che il principio di separazione tra politica e amministrazione – con cui gli atti di gestione sono posti in capo ai dirigenti –, ha ridotto considerevolmente le attribuzioni della giunta4.

   Come da art. 48 del TUEL, la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio. In generale si può affermare che la giunta compie tutti quegli atti di amministrazione che non sono riservati al consiglio (cui spettano invece gli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo). La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, con le quali esprime le proprie decisioni. 

   Si ricorda che la giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, svolgendo inoltre attività propositive (art. 48, comma 2, TUEL). Tra le attività propositive, la giunta trasmette la proposta di bilancio, che necessita dell'approvazione del consiglio.

   L'art. 48, comma 3, TUEL, stabilisce che è di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Inoltre, ogni anno la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (art. 169, comma 1, TUEL) con il quale affida ai responsabili del settore (i dirigenti, ex art. 107, comma1, TUEL) la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie al fine di realizzare gli obiettivi individuati attraverso il piano dettagliato degli obiettivi.

Giunta comunale, competenze e funzioni
Giunta comunale, competenze e funzioni

Incompatibilità della carica di assessore

   Come disposto dall'art. 64, comma 1, TUEL, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Pertanto, se un consigliere assume la carica di assessore, nell'atto stesso di accettazione della nuova carica, decade da consigliere. Tali disposizioni sono valide per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L'art 64, comma 4, stabilisce inoltre che coniuge e discendenti del sindaco, e comunque i suoi parenti entro il terzo grado, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune.

   È incompatibile con la carica di assessore alla giunta comunale, la carica di consigliere regionale (art. 65, TUEL), nonché il ruolo di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (art. 66 TUEL).

   Vale la pena ricordare l'art. 78, il quale dispone che i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici debbano astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.



1 Come disposto dall'art. 47, comma 1, TUEL, la giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che comunque non deve essere superiore a un terzo del numero dei consiglieri comunali, in cui è ricompreso il sindaco.

2 Cfr. ‘Composizione giunta comunale. Numero massimo di assessori’ (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 3 gennaio 2018) <https://dait.interno.gov.it/pareri/96965> accesso 3 aprile 2023.

3 V. ‘Circolare prot.2915 del 18 febbraio 2011’ (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 febbraio 2011) <https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/circolari/circolare-prot2915-del-18-febbraio-2011> accesso 3 aprile 2023. Cfr. ‘Numero massimo assessori comunali. Quesito.’ (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 20 novembre 2014) <https://dait.interno.gov.it/pareri/14395> accesso 3 aprile 2023.

4 Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, Diritto Pubblico (XV, Giappichelli 2017) 259.


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