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Elezioni comunali e sistemi elettorali secondo il TUEL

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Il sistema elettorale come disciplinato dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), dlgs 267/2000, come rinnovato dalla Legge Delrio
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Pubblicato: 12/05/23

Il seguente testo non equivale in alcun modo a una consulenza legale. È stato redatto per fini di studio durante la partecipazione a un concorso pubblico ed è stato messo online per gli utenti che stanno facendo altrettanto, fermo restando che occorre sempre fare riferimento a manuali autorevoli.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, altrimenti Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), disciplina il sistema elettorale presso gli enti locali al Capo III, Titolo III, Parte I. In materia di elezioni amministrative, il TUEL distingue tra i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Alcune disposizioni – su cui tra l'altro, come vedremo, è intervenuta la Corte costituzionale – riguardano nello specifico i comuni con meno di 5.000 abitanti.

Disposizioni generali

   Così come disciplinato dal dlgs. 267/2000 (TUEL), in qualsiasi comune – sia esso di popolazione inferiore o superiore ai 15.000 abitanti – il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, e la sua elezione avviene contestualmente a quella dei consiglieri comunali (art. 71, comma 1, e art. 72, comma 1). Ciascun elettore ha diritto di esprimere la propria preferenza, mediante un unico voto, per un candidato alla carica di sindaco (art 71, comma 5, e art. 72, comma 3).

   Una volta proclamati gli eletti alle cariche locali e regionali, i loro dati vengono raccolti dall'ufficio competente in materia elettorale del Ministero dell'interno nella apposita anagrafe degli amministratori locali (art. 76, comma 1). I dati degli eletti sono relativi alla lista o al gruppo di appartenenza o di collegamento, nonché al titolo di studio e alla professione esercitata (art. 76, comma 2), e possono essere visionati da chiunque, in conformità al principio di trasparenza (art. 76, comma 4).

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

   Come disposto dal dlgs. 267/2000, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti diviene sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (cd. maggioranza relativa)1. In caso di parità di voti – teoricamente possibile, ma de facto difficile da ottenere nel sistema a maggioranza relativa –, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono ammessi a un turno di ballottaggio, da fissare nella seconda domenica successiva (cioè a distanza di due settimane). Viene eletto a sindaco chi ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Nel caso in cui al turno di ballottaggio si registri una ulteriore parità, assume la carica di sindaco il candidato più anziano di età (art. 71, comma 6).

   Alla candidatura alla carica di sindaco è collegata una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, non superiori per numero al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti degli stessi (art. 71, comma 3).

   Nella lista di candidati al consiglio comunale è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 71, comma 3bis). Sul punto si è espressa la Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio/10 marzo 2022, n. 622, in cui ha stabilito l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 71, comma 3bis, del dlgs 267/2000 e dall'art. 30, comma 1, lettere d-bis ed e, del DPR 570/1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), con riferimento alla parte in cui tale combinato non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

   Ancora con inerenza ai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Qualora si optasse per segnalare due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la preferenza che si può esprimere è una soltanto (art. 71, comma 5).

   Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste (art. 71, comma 8).

Comuni con oltre 15.000 abitanti

   È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1 dei voti validi – art. 72, comma 4, dlgs. 267/2000). Se nessun candidato abbia raggiunto tale maggioranza, i due candidati sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, sono ammessi a un secondo turno elettorale nella domenica successiva (art. 72, comma 5).

   In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età (art. 72, comma 7).

   Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età (art. 72, comma 9).

   Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi degli stessi (art. 73, comma 1).

   Così come per i comuni con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (art. 73, comma 1). Inoltre, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome – di due candidati al massimo – compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art 73, comma 3).

Elezioni provinciali?

   Il dlgs. 267/2000 presenta gli artt. 74 e 75, i quali si occupano – rispettivamente – di disciplinare le elezioni del presidente della provincia e le elezione del consiglio provinciale. Tuttavia la l. 56/2014 (cd. Legge Delrio), con art. 1, comma 58, ha stabilito che gli organi provinciali debbano essere eletti non più dal corpo elettorale ma in secondo grado, vale a dire dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. La l. 56/2014 prevede inoltre che le cariche provinciali siano esercitate a titolo gratuito (art. 1, comma 84).



1 Data la confusione relativa a una effettiva o presunta distinzione tra la cd. “maggioranza semplice” e la “maggioranza relativa” in ambito di elezioni amministrative, si riporta – a conferma di quanto detto nel testo – il documento Electoral systems and voting prcedures at local level (1998), adottato dall'ormai estinto Comitato europeo per la democrazia locale e regionale (CDLR) del Consiglio d'Europa, alla cui pagina 36 si afferma: [...] the mayor is elected by plurality (that is relative majority) in [...] Italian municipalities with less than 15 000 inhabitants [...]. An absolute majority rule is used in [...] Italian municipalities with more than 15 000 inhabitants. Il documento [PDF] è consultabile al seguente link: https://rm.coe.int/1680747fdb [accesso 12 maggio 2023].

2 ECLI:IT:COST:2022:62 [2022] Corte costituzionale 62, consultabile via Corte costituzionale, al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=62 [accesso 12 maggio 2023]

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