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Gli amministratori locali ai sensi del TUEL (dlgs. 267/2000)

di | leTrattative - Blog
Gli amministratori locali come intesi dal Testo unico degli enti locali, dal divieto di cumulo di indennità, agli oneri e all'aspettativa
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Pubblicato: 15/05/23

Il seguente testo non equivale in alcun modo a una consulenza legale. È stato redatto per fini di studio durante la partecipazione a un concorso pubblico ed è stato messo online per gli utenti che stanno facendo altrettanto, fermo restando che occorre sempre fare riferimento a manuali autorevoli.

Chi sono gli amministratori locali

   Ai sensi del Capo IV, Titolo III, del dlgs.267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, TUEL), sono amministratori locali (art. 77, comma 2):

  • sindaci, anche metropolitani;

  • presidenti delle province;

  • consiglieri dei comuni delle città metropolitane e delle province;

  • componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali (la l. 56/2014 ha eliminato le giunta provinciale, sostituendola con la assemblea dei sindaci, mentre la giunta metropolitana è stata sostituita con la conferenza dei sindaci metropolitani);

  • presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, nonché i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, e quindi i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi;

  • componenti degli organi di decentramento.

Doveri generali degli amministratori locali

   In generale, gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o relativi a propri parenti entro il quarto grado (art. 78, comma 2), in relazione a un comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione (art. 78, comma 1).

   Sindaco, presidente della provincia, assessori e consiglieri comunali e provinciali, a costoro è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province (art. 78, comma 5). In particolare, gli assessori competenti in materia di urbanistica devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia – sia essa privata che pubblica – nel territorio da essi amministrato (art. 78, comma 3).

Il diritto di assentarsi dal proprio luogo di lavoro

   La Repubblica tutela il diritto a espletare il mandato di ogni cittadino che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, garantendo a egli il tempo, i servizi e le risorse necessarie, nonché le indennità e i rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge (art. 77, comma 1, dlgs. 267/2000).

   Il suddetto diritto a espletare il proprio mandato si traduce in una serie di diritti posti in essere allo status dell'amministratore locale a cui l'ordinamento garantisce, appunto, di svolgere le proprie funzioni, anche qualora il soggetto interessato sia legato a impegni lavorativi presso terzi, in ambito pubblico o privato.

   Pertanto il dlgs. 267/2000 predispone che i lavoratori dipendenti facenti parte dei consigli di un ente locale con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal “servizio” (nel proprio luogo di lavoro, pubblico o privato che sia) per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo dove queste si svolgono. Nell'ipotesi in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, gli amministratori locali dipendenti hanno diritto di assentarsi dal proprio luogo di lavoro per l'intera giornata successiva (art. 79, comma 1).

   I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, facenti parte delle giunte di un ente locale, ma anche i lavoratori facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali o comunali, e i membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, comprendente il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79, comma 3).

   I componenti degli organi esecutivi di qualsiasi ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi già citati, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, che diventano 48 ore al mese per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 79, comma 4).

   Tutte le tipologie di assenze indicate fin qui sono retribuite dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato (art. 80).

   Si ricorda che la l. 56/2014 (cd. Legge Delrio), con art. 1, comma 24, 84 e 108, prevede che qualsiasi carica presso gli organi provinciali, nonché qualsiasi carica presso gli organi metropolitani e presso le unioni – di comuni e comuni montani –, siano esercitate a titolo gratuito. Tuttavia, la stessa Legge Delrio (ex art. 1, comma 24 e comma 84), stabilisce che a tali cariche spettino, in qualità dello status di amministratori locali, i relativi permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi stabiliti agli articoli 80, 84, 85 e 86 del Testo unico degli enti locali.

Aspettativa, oneri e indennità degli amministratori locali

   L’art. 81 del TUEL consente ai lavoratori dipendenti che abbiano assunto lo status di amministratori locali di richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato, in conformità all’art. 51 Cost. che permette il pieno esercizio delle funzioni pubbliche elettive senza dover pregiudicare il proprio rapporto di lavoro1. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento di un eventuale periodo di prova (art. 81, dlgs. 267/2000).

   Inoltre, l’art. 82, comma 1, dispone che con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro del tesoro, vengano fissate le misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali, quali sindaco e componenti degli organi esecutivi dei comuni, stabilendo che tali indennità sono dimezzate per quei lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

   È andata consolidandosi l'interpretazione per cui l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita2. Tra gli altri, rientrano in questa categoria i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti e i pensionati.

   I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Tuttavia l'ammontare percepito nell'arco di un mese da un consigliere non può superare in nessun caso l'importo pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco (art. 82, comma 2).

Divieto di cumulo e incompatibilità delle cariche

   Stabilita l'impossibilità per consiglieri regionali e parlamentari nazionali ed europei di percepire gettoni di presenza o altro emolumento (art. 83, comma 1, dlgs. 267/2000) va aggiunto che – salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali – gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche (art. 83, comma 2).

   Nei casi di cariche incompatibili le indennità di funzione non sono cumulabili: pertanto ai soggetti che si trovano nella condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta (art. 83, comma 3).

   Qualora un unico soggetto rivesta al contempo più cariche tra loro compatibili, il divieto di cumulabilità rimane comunque valido ai sensi dell'art. 82, comma 5, per il quale l'interessato è chiamato a optare “per la percezione di una delle due indennità" oppure "per la percezione del 50 per cento di ciascuna”3.

Rimborso spese viaggio

   È disposto il rimborso per gli amministratori locali per quelle spese viaggio sostenute in relazione all'espletamento del proprio mandato, nella misura delineata con decreto del ministro dell'interno e del ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali (art 84, comma 1, dlgs. 267/2000), fermo restando che le spese che gli enti locali ritengono sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi (art 85, comma 2). Il pagamento del rimborso viene disposto dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato (art. 84, comma 2).

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

   Ai sensi dell’art. 86 del dlgs. 267/2000, il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo degli amministratori locali è a carico dell'amministrazione locale, da conferire alla rispettiva forma pensionistica dell'interessato, nell'ipotesi che quest'ultimo abbia optato per dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, collocandosi in aspettativa non retribuita se dipendente, o avendo sospeso la propria attività lavorativa se lavoratore autonomo4.

   I consiglieri così come elencati all'art. 77, comma 2, TUEL (v. supra), se collocatisi in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura (art. 81, così come novellato dalla l. 244/2007 tramite art. 2, comma 24).

   Per quanto concerne gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nel caso in cui questi optassero per l’aspettativa non retribuita ai fini dell’espletamento del proprio mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi andrebbe a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell'amministrazione locale5 (art. 86, comma 1, dlgs. 267/2000).



1 Cfr. ‘Sezioni regionali di controllo - Parte III: pareri’ (2020) 5, Rivista della Corte dei conti, p. 152. Consultabile al link: http://www.rivistacorteconti.it/Rivista/dettaglio_rivista.html?path=/Rivista/2020/rivista_5.html [accesso 15 maggio 2023].

2 Ministero dell’Interno, ‘Determinazione indennità di funzione e versamento contributi previdenziali ed assistenziali’ (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 3 settembre 2021) <https://dait.interno.gov.it/pareri/99124> accesso 15 maggio 2023. Cfr. Corte dei conti, deliberazione n. 75/2019/PAR. Consultabile al link: https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=1aece358-6494-45e9-95d2-48a978014dff [accesso 15 maggio 2023].

3 Cfr. Corte dei conti, deliberazione n. 361/2013/SRCPIE/PAR, p. 7.

4 V. nota 2.

5 Ministero dell’Interno, ‘Soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti’ (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 marzo 2021) <https://dait.interno.gov.it/pareri/98810> accesso 15 maggio 2023.

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