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L'organo di revisione economico-finanziario negli enti locali

di | leTrattative - Blog
L'organo di revisione economico-finanziario negli enti locali, come disciplinato dal TUEL, e con qualche riferimento ad altri strumenti normativi
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Pubblicato: 30/05/23

Il seguente testo non equivale in alcun modo a una consulenza legale. È stato redatto per fini di studio durante la partecipazione a un concorso pubblico ed è stato messo online per gli utenti che stanno facendo altrettanto, fermo restando che occorre sempre fare riferimento a manuali autorevoli.

Gli artt. 234, 235, 236, 237, 238 e 239, 240 e 241 del dlgs. 267/2000 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) – trattano vari aspetti relativi all'organo di revisione economico-finanziario negli enti locali.

Nomina e componenti dell'organo di revisione

   L'art. 234, comma 1, TUEL, che riguardava la nomina dei revisori esterni degli enti locali mediante elezione degli organi consiliari, è oggi sostituito dalla nuova disciplina contenuta nell'art. 16, comma 25 e 25bis, dl. 138/2011, così come novellato dall'art. 57ter, dl. 124/2019.

   L'art. 16, comma 25, dl. 138/2011 introduce nuove regole per la selezione dei revisori dei conti degli enti locali, disponendo che i revisori dei conti vengono scelti mediante estrazione da un elenco. Questo elenco può includere i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

   All'estrazione subentra la nomina con deliberazione dell'organo consiliare dell'ente. Nel caso dei comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la revisione economica e finanziaria è affidata a un solo revisore. Al contrario, nei comuni con una popolazione maggiore, la revisione viene svolta da un collegio composto da tre revisori (art 234, comma 3). In quest'ultimo caso, tuttavia, si stabilisce che il collegio dei revisori è validamente costituito anche con la presenza di soli due componenti, ex art. 237.

   Per quanto concerne le unioni dei comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, le funzioni dell'organo di revisione sono svolte da un unico revisore. Per le unioni che superano tale limite è invece previsto il collegio di revisori (art. 1, comma 110, l. 56/2014).

Le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario

   Come stabilito dall'art. 145bis, comma 3, l'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione subentrata successivamente le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.

   L'organo di revisione esercita un controllo sulla regolarità amministrativa, contabile e finanziaria dell'ente locale, attestando la corrispondenza tra gli atti amministrativi e i risultati conseguiti. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso a documenti e informazioni, potendo anche svolgere ispezioni contabili e verificare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione amministrativa e contabile (art. 239).

   Più precisamente, l'organo di revisione economico-finanziario:

  • Fornisce pareri su strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio di previsione, variazioni di bilancio, gestione dei servizi, ricorso all'indebitamento, utilizzo di strumenti di finanza innovativa, riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni, regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

  • Presentazione di una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e fornendo rilievi, considerazioni e proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. (art 239, comma 1, lett. d);

  • Effettua verifiche di cassa, come disposte all'art. 223, TUEL (art 239, comma 1, lett. f).

Incompatibilità e ineleggibilità dei revisori

   Fermo restando che la durata dell'incarico del revisore è di tre anni, e che i revisori non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi presso lo stesso ente locale (art. 235), l'art. 236, in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori, stabilisce che i revisori sono soggetti alle stesse ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile per gli amministratori dell'ente locale, cioè:

  1. se sono soggetti alle condizioni previste dall'articolo 2382 cc.:

  • se sono interdetti, inabilitati, falliti, o se sono stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

  1. se sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società, degli amministratori delle società controllate, delle società che controllano la società o delle società sottoposte a comune controllo;

  2. se sono legati alla società, alle società controllate, alle società che controllano la società o alle società sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

   Ancora l'art. 236, TUEL, dispone che l'incarico di revisione non può essere svolto dai componenti degli organi dell'ente locale, da coloro che hanno già ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale, nonché dai dipendenti delle regioni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella loro circoscrizione territoriale di competenza. I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

   L'art. 238 disciplina le limitazioni riguardanti gli incarichi di revisione. In base a questa disposizione, ogni revisore può assumere complessivamente un massimo di otto incarichi. Tuttavia, vi sono restrizioni relative alla distribuzione di tali incarichi in base alla popolazione dei comuni coinvolti, e cioè:

  • fino a quattro incarichi in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti,

  • fino a tre incarichi in comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti,

  • solo un incarico in comuni con una popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.

   Inoltre, le province sono considerate equivalenti ai comuni con una popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, mentre le comunità montane sono assimilate ai comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

   L'art. 238 stabilisce inoltre che l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopracitati. Tuttavia l'intero corpo della l. 15/1968 è stato abrogato con dpr. 445/2000, il quale ha disposto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

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