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Dlgs 33/2013, aggiornato e in sintesi

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Riassunto del dlgs. 33/2013 in materia di diritto all'accesso civico e obblighi di trasparenza, aggiornato al dlgs. del 31 marzo 2023, n. 36
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Pubblicato: 02/05/23

Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, (cd. decreto trasparenza – da non confondere con un altro “decreto trasparenza”, dlgs. 104/2022), denominato formalmente “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e che dispone la disciplina in materia all'accesso civico e alla trasparenza.

Definizione di trasparenza e principi generali

   Il dlgs. 33/2013 si apre con il principio generale di trasparenza (art. 1), quest'ultima intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”. Tale “accessibilità totale” ha lo scopo di “promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1). Infatti, proprio in questo senso la trasparenza “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione” (art. 1, comma 2). Essa è, più sinteticamente, “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali”, concorrendo “alla realizzazione di una amministrazione aperta”, posta “al servizio del cittadino” (art. 1, comma 2).

   Tra alcune disposizioni generali che hanno calcificato il binomio informatica-trasparenza, il principio di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4bis) ha segnato la nascita del sito web “Soldi pubblici”1, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale – d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – e che “consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata” (art. 4bis, comma 1). Ancora in questo senso, dacché le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 10, comma 4), sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività, e con i link alle relative norme statali pubblicate nella banca dati “Normattiva” (art. 12, comma 1).

   In linea generale, il dlgs. 33/2013 dispone che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di utilizzarli e riutilizzarli (art. 3, comma 1) citandone la fonte e rispettandone la integrità (art. 7). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (art. 5, comma 4).

   La regolare attuazione di quanto detto, è prima di tutto assicurata dai dirigenti responsabili dell'amministrazione e dal responsabile per la trasparenza (art. 43, comma 4) di cui si dirà meglio in seguito (v. infra Controllo sull'attuazione della trasparenza).

Gli obblighi di pubblicazione

   Il dlgs. 33/2013 dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di collocare presso i propri siti web istituzionali la sezione “Amministrazione trasparente” al cui interno devono essere contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati (art. 9, comma 1), e presso la quale, “in una parte chiaramente identificabile” della stessa, debbano pubblicarsi i dati relativi ai “propri pagamenti”, consentendo al cittadino “la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari” (art. 4bis, comma 2). Comunque, le amministrazioni provvedono a oscurare i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 7bis, comma 4). Restano tuttavia accessibili le informazioni inerenti le prestazioni degli addetti alle funzioni pubbliche (art. 7bis, comma 5).

   In generale, le amministrazioni pubblicano le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto previsto dalla legge o adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti (art. 12, comma 1), nonché i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione (art. 29, comma 1), e i dati relativi alle entrate e alla spesa (art. 29, comma 1bis).

   Oltre che alla pubblicazione in sé, le pubbliche amministrazioni devono garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità (art. 6, comma 1); nonché la tempestività (art. 8, comma 1), fermo restando – appunto – che l'esigenza di assicurare la qualità delle informazioni non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione delle informazioni (art. 6, comma 2).

   Qualora sia stata omessa la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, chiunque ha diritto di richiederli (art. 5, comma 1), mediante istanza che non necessita di motivazione (art. 5, comma 3), e che può essere inoltrata per via telematica agli uffici preposti (elencati nelle lett. a-d, del comma 3, art. 5).

   A eccezione dei casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione a cui è rivolta la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, deve dare comunicazione agli stessi (mediante raccomandata o per via telematica, se tale modalità è stata precedentemente concordata). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una opposizione motivata alla richiesta di accesso (art. 5, comma 5).

   Così come in conformità ad altre normative in materia (si veda ad esempio l'art. 24 della l. 241/1990), l'accesso civico è impedito (ex art. 5bis, comma 1, dlgs. 33/2013) qualora fosse necessario tutelare un interesse pubblico inerente a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico;

  • sicurezza nazionale;

  • difesa e questioni militari;

  • relazioni internazionali;

  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

La durata della pubblicazione

   I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione), e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 (v. infra Le pubblicazioni inerenti l'organizzazione e il personale). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 (art. 8, comma 3), e cioè mediante istanza di accesso. Sono fatti salvi i casi in cui l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) può individuare circostanze in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni (art. 8, comma 3bis).

Le pubblicazioni inerenti l'organizzazione e il personale

   Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare una serie di informazioni e documenti – dal curriculum vitae ai compensi, e generalmente per un periodo che va dai tre mesi dal conferimento dell'incarico ai tre anni successivi alla cessazione dello stesso2 – inerenti:

  • i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo (art. 14, comma 1) e i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, nonché di incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1bis); le cui mancate pubblicazioni danno luogo a una sanzione amministrativa, irrogata dall'ANAC, che varia da 500 a 10mila euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, comma1);

  • i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1);

  • le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, (art 15bis, comma 1).

   Viene altresì pubblicato il conto annuale del personale e le spese sostenute in tal senso (art. 16, comma 1) e – con cadenza trimestrale – i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, comma 3). Inoltre, le amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento di personale (art. 19, comma 1), gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (art. 23, comma 1), gli atti inerenti “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” (art. 26, comma 1).

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Nel Capo V, artt. 37-42, del dlgs. 33/2013, vengono disposti i doveri di pubblicazione in riferimento a settori considerati “speciali”, quali, ad esempio, gli appalti (art. 37) e le opere pubbliche, le informazioni ambientali (art. 40) e il servizio sanitario nazionale (art. 41).

   L'art 37 del dlgs. 33/2013, novellato dal dlgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), dispone al comma 1 che pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti pubblichino dati, atti e informazioni secondo quanto previsto dall'art. 28, dlgs 36/2023. Tali obblighi si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori (art. 37, comma 2, dlgs. 33/2013).

   L'art. 38, comma 2, novellato dal dlgs. 36/2023, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Tali informazioni devono essere pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANAC, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione (art. 38, comma 2, dlgs. 33/2013).

   In riferimento alle attività di pianificazione e governo del territorio, le amministrazioni pubblicano “gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione” (art. 39, comma 1).

Controllo sull'attuazione della trasparenza

   Il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – il cui nominativo deve essere indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione –, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione, assicurando la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1).

   Al suddetto organismo indipendente di valutazione spetta inoltre il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance (art. 44).

   Spetta quindi all'ANAC controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 33/2013, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere – entro un termine non superiore a trenta giorni – alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni e alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza (art. 45, comma 1). Inoltre, l'ANAC:

  • controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

  • può chiedere all'organismo indipendente di valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

  • controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 (v. supra, Le pubblicazioni inerenti l'organizzazione e il personale)

  • definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché relativamente all'organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” (art. 48, comma 1).



1 ‘Soldipubblici | Quanto, Chi e Cosa’ (Soldi pubblici) <http://soldipubblici.gov.it/it/home> accesso 2 maggio 2023.

2 V. art. 14, comma 2, e art. 15, comma 4, dlgs. 33/2013

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