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Naufragio Lampedusa: per il Comitato per i diritti umani l'Italia ha violato la ICCPR

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Un commento alle decisioni del Comitato dei diritti umani per i casi c. Italia e c. Malta, inerenti il naufragio di Lampedusa dell'ottobre 2013.

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Pubblicato: 21/02/21

Sommario: Premessa – 1. Gli eventi del Naufragio di Lampedusa del 2013 – 2. Osservazioni – 3. Zona SAR e questione della responsabilità – 4. Gli obblighi dello Stato italiano alla luce delle decisioni del Comitato – 5. Opinioni dissenzienti – 5.1. Malta – 5.2. Italia

Premessa

Il 27 gennaio 2021 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accusato l'Italia per i fatti inerenti il naufragio a largo di Lampedusa dell'11 ottobre 2013, in cui persero la vita oltre 200 persone. L'Italia è stata accusata di aver violato l'art. 6, letto da solo e in combinato con l'art. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), non avendo prontamente risposto alle richieste di soccorso effettuate dall'imbarcazione in pericolo.

   Il ricorso al Comitato contro l'Italia vede come autori 3 cittadini siriani e 1 palestinese, parenti di 13 delle persone che nell'ottobre 2013 erano a bordo dell'imbarcazione naufragata. Sullo stesso fatto, gli autori avevano effettuato ricorso anche contro Malta, tuttavia senza essersi prima rivolti all'autorità giudiziaria interna al paese, e quindi senza ottemperare a quell'esaurimento dei ricorsi interni necessario per l'ammissibilità della comunicazione al Comitato che, infatti, l'ha respinta ai sensi dell'art. 5 (2) del Protocollo opzionale relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici (da qui in poi Protocollo opzionale).

   Le decisioni del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite sugli eventi del c.d. Naufragio di Lampedusa avvenuto in data 11 ottobre 2013 sono scaricabili in lingua inglese ai seguenti link:

  • A.S., D.I., O.I e G.D. c. Italia CCPR/C/130/D/3042/2017: tramite ONU;

  • A.S., D.I., O.I e G.D. c. Malta CCPR/C/128/D/3043/2017: tramite OHCHR

1. Gli eventi del Naufragio di Lampedusa del 2013

   In data 11 ottobre 2013 una imbarcazione irregolare recante a bordo oltre 400 migranti tra adulti e bambini effettua varie chiamate di soccorso, la prima delle quali partita tra le 11.00 e le 12.26 dal telefono di un medico siriano a bordo, rivolta alla sala operativa della Guardia costiera italiana. La nave è partita dal porto di Zuwarah (Libia) e al momento delle richieste di aiuto si trova in acque internazionali, in zona di soccorso (SAR) maltese. A sole 10 miglia di distanza dal luogo c'è un pattugliatore della Marina italiana ITS Libra che tuttavia decide di non intervenire, ritenendo che le responsabilità del soccorso spettino a Malta. Solo dopo le 13.00 Malta accetta di coordinare l'operazione, decisione confermata formalmente solo alle 14.35. Per tutto il pomeriggio Malta richiede più volte all'Italia l'impiego dell'ITS Libra, data la sua vicinanza geografica al luogo dell'incidente. Alle 17.17, dopo aver appreso che l'imbarcazione in pericolo si è capovolta, l'ITS Libra viene inviato nel luogo dell'emergenza, dove giunge alle ore 18.00. Tuttavia è ormai tardi: si stima che siano morte oltre 200 delle persone a bordo, tra cui 60 bambini.

2. Osservazioni

   La tragedia è avvenuta fuori dai territori nazionali di Malta e Italia, in zona SAR maltese dove, di fatto, l'Italia esercita controllo, essendo più volte in passato intervenuta in operazioni di soccorso. Questo ultimo punto è stato contestato dalle autorità italiane, le quali sostengono che non si può ritenere l'Italia responsabile de facto della zona SAR in cui è avvenuto il naufragio, in quanto le precedenti operazioni di soccorso effettuate nell'area di interesse sono sempre avvenute in maniera autonoma e non obbligatoria.

3. Zona SAR e questione della responsabilità

   Sebbene il Comitato precisi che la responsabilità principale dell'operazione di salvataggio spetti a Malta, in quanto il ribaltamento è avvenuto nella zona SAR maltese, si ritiene che “si sia instaurato un rapporto speciale di dipendenza tra le persone a bordo della nave in pericolo e l'Italia”. Tale rapporto si è andato delineando a causa dei seguenti fattori:

  • Primo contatto comunicativo avvenuto tra la nave in pericolo e l'Italia;

  • Prossimità geografica dell'ITS Libra alla nave in pericolo;

  • Continuo coinvolgimento dell'Italia nell'operazione di salvataggio.

   Quindi il Comitato ritiene che l'Italia non abbia avuto motivi validi per il mancato intervento tempestivo alla richiesta di soccorso; mancato intervento che si è presentato quando Malta non aveva ancora assunto la coordinazione delle operazioni di soccorso (cioè dalle 11.00/12.26 alle 13.00/14.35). Inoltre si rivela che lo Stato italiano non ha adottato alcuna misura per accertarsi che Malta fosse stata informata della posizione della nave in pericolo e che, quindi, stesse effettivamente rispondendo alla richiesta di aiuto.

   Nell'ottica di chi scrive, le considerazioni del Comitato per i diritti umani si pongono coerentemente alle linee guida emanate dal Maritime Safety Committee (MSC – comitato dell'IMO) che vuole gli Stati pronti a intervenire anche riguardo incidenti accaduti al di fuori della zona SAR di competenza (para. 6.5 MSC Ris. 167(78)), e qualora lo Stato competente si rifiuti, o non risponda o non abbia le capacità per farlo (para. 6.7 MSC Ris. 167(78)). Tali disposizioni – dalla natura non vincolante – si presentano, alla luce delle decisioni prese dal Comitato, complementari a quanto sancito dall'Annesso alla Convenzione SAR, di cui al para. 2.1.1. del cap. 1 si dispone che le autorità debbano prendere, con urgenza, misure per accertarsi che sia fornita l'assistenza alle imbarcazioni in pericolo.

4. Gli obblighi dello Stato italiano alla luce delle decisioni del Comitato

   A seguito delle decisioni del Comitato, e vista la violazione dell'art. 6 ICCPR, l'Italia ha l'obbligo di fornire agli autori del ricorso un rimedio effettivo, procedendo inoltre con una “indagine indipendente ed efficace in modo tempestivo e, se ritenuto necessario, a perseguire e processare i responsabili della scomparsa e della morte dei parenti degli autori”. Lo Stato italiano deve, entro 180 giorni, dare informazioni sulle misure prese per dare effetto alle opinioni del Comitato.

   Il Comitato dispone l'obbligo per l'Italia “di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che simili violazioni si verifichino in futuro”. La decisione può considerarsi di rilievo storico, in quanto spinge l'Italia ha porsi in controtendenza a quell'atteggiamento neghittoso affermatosi negli ultimi anni quale prassi operativa statale.

5. Opinioni dissenzienti  

   Sulle decisioni prese dal Comitato per i diritti umani ci sono state, ovviamente, opinioni dissenzienti.

   Riguardo la decisione del Comitato di ritenere il ricorso contro Malta inammissibile in quanto gli autori non avevano prima esaurito i ricorsi interni al paese, 5 sono i membri del Comitato dissenzienti: Andreas Zimmermann, Gentian Zyberi, Arif Bulkan, Duncan Muhumuza, Hélène Tigroudja.

   Riguardo la decisione di ritenere l'Italia colpevole di aver violato l'art. 6 della ICCPR, i membri del Comitato dissenzienti sono 5: Yuval Shany, Christof Heyns, Photini Pazartzis, Andreas Zimmermann, David Moore.

5.1. Malta

Andreas Zimmermann – Favorevole alla decisione del Comitato di ritenere inammissibile il ricorso, ma dissociatosi dal ritenere che l'imbarcazione in pericolo si trovasse all'interno della giurisdizione di Malta ai sensi dell'art. 2 ICCPR che, quindi, rende la questione fuori dalle competenze del Comitato. Violazioni ci sarebbero state, ma dei principi dell'UNCLOS e delle Convenzioni SAR e SOLAS.

Gentian Zyberi, Arif Bulkan, Duncan Muhumuza – In disaccordo con la conclusione del Comitato sulla inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 5 (2) del Protocollo opzionale, data l'incapacità delle autorità di Malta di indagare d'ufficio sulle circostanze del naufragio. Nonostante la gravità dei fatti, “in oltre 7 anni – scrivono Zyberi, Bulkan e Muhumuza – lo Stato parte non ha avviato alcun procedimento legale per scoprire le circostanze esatte del naufragio”.

Hélène Tigroudja – In disaccordo sul metodo utilizzato dalla Commissione per affrontare le questioni legate alle operazioni di soccorso in mare e alla responsabilità degli Stati. In disaccordo sul ritenere inammissibile il reclamo per mancato esaurimento di rimedi interni a Malta che, data la gravità della tragedia, non risulterebbe necessario. Tra l'altro, lo Stato in questione aveva l'obbligo di avviare una indagine d'ufficio, mai avvenuta. Tigroudja ritiene inoltre che i reclami contro Malta e Italia andassero esaminati congiuntamente dal Comitato, come richiesto dagli autori.

5.2. Italia

Yuval Shany, Christof Heyns, Photini Pazartzis – In disaccordo sulla decisione di ritenere l'Italia giurisdizionalmente responsabile dell'area in cui è avvenuto il naufragio. Il contatto iniziale tra le autorità italiane e le persone in pericolo non basta, da solo, a far sì che lo Stato sia considerato effettivamente e giurisdizionalmente vincolato a esse. Considerando la responsabilità di Malta come primaria e il ruolo dell'Italia come Stato di supporto, il Comitato non avrebbe dovuto ritenere che la tragedia si è consumata sotto la giurisdizione italiana ai fini della ICCPR e del Protocollo opzionale, e che pertanto il Comitato avrebbe dovuto ritenere inammissibile la comunicazione ai sensi dell'art. 1 del Protocollo opzionale.

Andreas Zimmermann – Per Zimmermann “che una persona si trovi in una zona SAR amministrata da un dato Stato parte del Patto non vuol dire che tale persona sia all'interno della giurisdizione di tale Stato parte ai fini dell'art. 2 (1) ICCPR”. Inoltre Zimmermann si dimostra perplesso sul concetto di “rapporto speciale di dipendenza” che la Commissione ha veduto tra le persone a bordo della nave in pericolo e l'Italia. Tale concetto potrebbe portare gli Stati parte della ICCPR a rifuggire ogni tipo di obbligo di soccorso, in modo da evitare l'instaurarsi di un qualsiasi “rapporto speciale di dipendenza”.

David Moore – Moore solleva dubbi sulla questione se i naufraghi si trovassero o meno sotto giurisdizione italiana. Palesa perplessità anche riguardo la correttezza del Comitato di fare affidamento su strumenti internazionali, al di là della ICCPR, nella interpretazione della ICCPR stessa. “La giurisdizione del Comitato – scrive Moore – si estende solo all'interpretazione di quel particolare trattato a cui gli Stati hanno acconsentito” (la ICCPR, appunto). Tuttavia il Comitato ha fatto riferimento a fonti non-ICCPR per la interpretazione della ICCPR.

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