Il seguente testo non equivale in alcun modo a una consulenza legale. È stato redatto per fini di studio durante la partecipazione a un concorso pubblico ed è stato messo online per gli utenti che stanno facendo altrettanto, fermo restando che occorre sempre fare riferimento a manuali autorevoli.
Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Il titolo II del libro II del codice penale disciplina i delitti contro la pubblica amministrazione, distinguendo tali delitti in due macrocategorie: quelli commessi dai pubblici ufficiali (dove l'offesa alla pubblica amministrazione è interna alla amministrazione stessa) e quelli commessi dai privati (dove l'offesa alla pubblica amministrazione deriva dall'esterno). In particolare il suddetto titolo del cp. è suddiviso come segue:
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335bis);
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356);
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 357-360).
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Per quanto concerne i reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, tra le principali ipotesi delittuose troviamo:
Peculato (art. 314 cp.), cioè quando un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, si appropria “di denaro o di altra cosa mobile altrui”, che sarebbero alle sue disponibilità esclusivamente per ragioni di ufficio e di servizio. La pena prevista è la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
Concussione (art. 317 cp.), quando un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, costringe qualcuno a dare o a promettere indebitamente “denaro o altra utilità”, che sia a lui stesso o a una terza persona, abusando della propria qualità o dei propri poteri. In questo caso il reato è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Inoltre l'art 319quater cp. pone l’attenzione sul concetto di induzione, prevedendo il reato, per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi.
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp.) quando un pubblico ufficiale (l'art. 320 cp. ha esteso il reato anche all'incaricato di un pubblico servizio), riceve indebitamente “denaro o altra utilità”, che sia per sé o per altri, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Tale tipo di reato è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Il codice penale contemplata anche la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp.), quando cioè si è omesso o ritardato un atto d'ufficio – andando quindi contro i propri doveri d'ufficio – al fine di provocare un guadagno ingiusto per sé o per altri (pena reclusione da 6 a 10 anni). È prevista inoltre la corruzione in atti giudiziari (art. 319ter cp.), quando i reati previsti agli artt. 318 e 319 cp. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (pena reclusione da 6 a 12 anni).
Abuso di ufficio (art. 323 cp.) che è sostanzialmente inteso come contrario di “imparzialità”. Il reato di abuso di ufficio si ha quando un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni d'ufficio, procura intenzionalmente, a sé o ad altri, un vantaggio patrimoniale ingiusto, arrecando quindi ad altri un danno ingiusto. Si è puniti con la reclusione da 1 a 4 anni. Se il guadagno, o il danno, hanno “rilevante gravità”, la pena è aumentata.
Rifiuto di atti di ufficio, cd. omissione (art. 328 cp.), quando un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, rifiuta un atto del suo ufficio nei casi in cui tale atto deve essere invece compiuto – per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità – senza ritardo (es. il ritiro di una patente di guida). La pena di reclusione varia dai 6 mesi ai 2 anni. Se il ritardo del servizio delle proprie funzioni è dovuto contestualmente a ragioni diverse da quelle suddette, il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, deve esporre le ragioni del ritardo e compiere l'atto richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta “di chi vi abbia interesse”. Al contrario, la pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Il rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cp.) differisce dal reato previsto dall'art. 319 cp (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, v. supra), poiché nel secondo caso l'omissione è effettuata per procurarsi o procurare un guadagno.
Schema: reati pubblici ufficiali contro la PA |
Art. 117 del codice penale. Mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti
Se il codice penale stabilisce all'art. 110 che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”, ancora il codice penale prevede (ex art. 117), che qualora uno dei colpevoli fosse un pubblico ufficiale o un incaricato dei servizi pubblici (e cioè una persona dotata di “condizioni o qualità personali”), questo consentirebbe di estendere la tipologia di reato, propria di queste figure, anche agli altri complici, nonostante questi possano essere soggetti privati non dotati di condizioni o qualità personali rilevanti. Pertanto, così come disciplinato dall'art. 117 cp., chiunque concorra in un atto criminoso assieme a un pubblico ufficiale o incaricato del servizio pubblico, risponde dello stesso reato previsto per questi ultimi.
Art. 117 cp. Esempio
Qualora Tizio, assieme a Caio, si appropriasse ingiustamente di una somma di denaro, entrambi risponderebbero di appropriazione indebita, ex art. 646 cp. Se però Caio è un pubblico ufficiale, o incaricato di un servizio pubblico, – e quindi dotato di particolari “condizioni o [...] qualità personali” – il reato imputatogli “muterebbe” in peculato, ex art. 314 cp. Inoltre, per mezzo dell'art. 117 cp., anche Tizio, benché sia un soggetto privato senza alcuna qualifica, risponderebbe dello stesso tipo di reato (Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, […], muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato […], art. 117 cp.).
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