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Nullità e annullabilità dell'atto amministrativo

di | leTrattative - Blog
La invalidità del provvedimento amministrativo nelle forme di nullità e annullabilità dello stesso. Sintesi dei concetti e nozioni corredate da fonti

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Pubblicato: 30/04/23

Il seguente testo non equivale in alcun modo a una consulenza legale. È stato redatto per fini di studio durante la partecipazione a un concorso pubblico ed è stato messo online per gli utenti che stanno facendo altrettanto, fermo restando che occorre sempre fare riferimento a manuali autorevoli.

Per invalidità si intende la difformità di un atto amministrativo dal suo modello legale. Tuttavia, non tutti i casi di difformità tra atti e norme danno origine a una qualche invalidità1. Infatti, nei casi di “imperfezioni minori”2 l'atto è da considerarsi irregolare, potenzialmente soggetto a rettifica e regolarizzazione.

   Nel regime di invalidità vera e propria, la difformità tra atto e norme determina una lesioni di interessi tutelati da queste ultime. Tale difformità dell'atto può presentarsi sotto forma di nullità o annullabilità.

Nullità (ex art. 21septies, l. 241/1990), divisibile in:

  1. nullità strutturale:

    • quando l'atto è privo di uno o più elementi essenziali, che la l. 241/1990 non elenca in modo preciso3. Tuttavia, sono tradizionalmente intesi quali elementi essenziali, a) l’oggetto dell’atto, che non può essere indeterminato o inidoneo; b) il contenuto, che deve essere lecito; c) la volontà del soggetto agente, viziata o meno (corrotta o meno); e d) la forma essenziale (quando una determinata forma – per esempio, la forma scritta – è disposta dalla legge)4;

  1. nullità testuale:

    • quando è adottato in violazione del giudicato;

    • quando presenta difetto assoluto di attribuzione, cd. incompetenza assoluta – cioè quando emanato da un organo di un altro potere dello Stato che non ha alcuna competenza in materia;

    • altri casi espressamente previsti dalla legge.

   L'atto nullo, poiché nullo/inesistente, non può essere sanato.

Annullabilità (ex art. 21octies, l. 241/1990), riscontrabile in quell'atto illegittimo che è:

  • inficiato da vizio di incompetenza relativa; cioè, quando è stato emanato da un organo non competente, ma facente parte dello stesso complesso organizzatorio dell'organo competente (si ricordi che, come si è visto, la incompetenza assoluta instaura la nullità dell'atto);

  • frutto di eccesso di potere, in quel caso in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere per fini diversi rispetto a quelli individuati dall'ordinamento;

  • adottato in violazione di legge, cioè in contrasto con qualsiasi norma giuridica vigente.

   L'atto annullabile può essere sanato. Inoltre, può essere annullato d'ufficio o convalidato ai sensi dell'art. 27nonies, l. 241/1990. Si ricorda che, qualora l'atto annullabile venga annullato, l'annullamento – che sia d'ufficio o giurisdizionale – opera retroattivamente. L'annullamento può essere anche solo parziale, riguardando solo una parte specifica del contenuto dell'atto5 (in tal senso si richiama quanto disposto dall'art. 159, commi 2 e 3, del Codice di procedura civile).

Nullità e annullabilità
La invalidità dell'atto amministrativo, schema

1 Marcello Clarich, Manuale di diritto amministrativo (III, Il Mulino 2017) 202.

2 Ibid.

3 V. nota 1, 224.

4 Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, Diritto Pubblico (XV, Giappichelli 2017) 420. Cfr. Francesco Caringella, Compendio di diritto amministrativo (IX, Giuridica Editrice 2016) 465-466, il quale si limita a elencare quali “elementi veramente indefettibili”, il contenuto e la forma.

5 Bernardo Giorgio Mattarella, Lezioni di diritto amministrativo (Giappichelli 2018) 207.

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