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Le immagini satellitari e il loro carattere probatorio presso i tribunali internazionali

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L'evoluzione del valore probatorio delle immagini satellitari all'interno dei procedimenti giudiziari internazionali. Tra sfide e opportunità.
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Pubblicato: 16/04/22

L'evoluzione tecnologica aumenta la disponibilità di prove digitali. Tra queste, le immagini satellitari stanno registrando un utilizzo crescente nei tribunali internazionali, con riferimento sia alla fase pre-processuale di raccolta di queste, sia per quanto riguarda il loro coinvolgimento nei processi.

   Come afferma International Justice Monitor (IJM), le analisi delle immagini satellitari “possono spesso mostrare in maniera unica il carattere diffuso e sistematico e la portata a lungo termine della violenza denunciata. Alcuni dei fenomeni che possono essere rilevati includono crateri coerenti con un bombardamento; [...] scavi coerenti con fosse comuni; e altri fenomeni probatori. Con questa capacità, le prove satellitari possono fornire prove critiche specifiche e circostanziali del crimine.”1.

   Non bastano tuttavia le sole immagini satellitari, che fungono quindi da prove circostanziali dei presunti crimini. Le foto fornite dai satelliti sono state utilizzate unicamente con carattere circostanziale durante le indagini internazionali del 1996 presso il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (ICTY). Il fine era quello di localizzare, mediante le immagini satellitari, le aree utilizzate come fosse comuni durante quello che sarebbe stato riconosciuto come il genocidio di Srebrenica2.

   Tra i motivi che indeboliscono il carattere probatorio delle immagini, si trova – sempre secondo IJM – “la poca familiarità dei giudici con le prove geospaziali”3. IJM fa anche riferimento alla non standardizzazione del metodo forense in relazione al telerilevamento dei presunti crimini. È stato inoltre sollevato il problema dell'obiettività di queste prove, particolarmente rilevante in caso di indagini avviate da terze parti. Il riferimento è ai rapporti di analisi fornite dalle ONG, tradizionalmente visti in modo critico dai giudici, essendo che le organizzazioni potrebbero operare sotto un pregiudizio cognitivo, scaturito dal perseguimento di obiettivi coerenti alla loro agenda di programmi4.

   Nonostante queste criticità, dopo le guerre in ex-Jugoslavia le immagini satellitari sono state utilizzate in diversi procedimenti giudiziari per crimini di guerra presso la Corte penale internazionale (ICC), e molte di esse sono state fornite da organizzazioni umanitarie5. È il caso del Darfur, dove le immagini satellitari sono state utilizzate per tenere traccia della distruzione dei villaggi e della posizione degli aerei utilizzati dal governo sudanese, gli Antonov, della omonima ditta ucraina (ma di produzione sovietica). In particolare, le immagini sono state utilizzate nei casi Prosecutor v. Abdallah Banda and Saleh Jerbo Jamus6 e Prosecutor v. Bahr Idriss Abu Garda7.

   Rimane comunque la difficoltà nel reperire questo tipo di prove, mentre la loro portata probatoria viene diluita dai regolamenti dei tribunali internazionali. Il Rule of Procedure and Evidence dell'ICTY, alla regola 70 stabilisce che “Se il pubblico ministero è in possesso di informazioni che sono state fornite al pubblico ministero in via confidenziale e che sono state utilizzate esclusivamente allo scopo di produrre nuove prove, tali informazioni iniziali e la loro origine non devono essere divulgate dal pubblico ministero senza il consenso della persona o ente che ha fornito le prime informazioni [...]”8. Allo stesso modo, l'art. 54 (punto e, para.3) dello Statuto di Roma vede il procuratore “impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a meno che l’informatore non consenta alla loro divulgazione”.

   È ragionevole presumere che tale principio trovi la propria maggiore applicazione nei casi in cui sia un'agenzia governativa a fornire i materiali, ivi comprese le immagini satellitari. Con particolare riferimento a scenari bellici, dove una qualsiasi interruzione della riservatezza delle informazioni nazionali incrementerebbe il rischio di avvantaggiare soggetti esterni, questi ultimi, messi a conoscenza degli strumenti tecnologici avversari, potrebbero sviluppare strategie di adattamento volte a debellarne l'efficacia.

   Nell'evoluzione del carattere probatorio delle immagini satellitari, particolare rilevanza assume quanto concerne il conflitto in Mali, dove la ICC è stata chiamata a giudicare Al Mahdi, nel caso Prosecutor v. Al Mahdi9, affiliato al gruppo terroristico Ansar Dine, e accusato di crimine di guerra, nello specifico di distruzione di beni appartenenti al patrimonio culturale. Le prove d'accusa contro Al Mahdi includevano immagini satellitari che, in combinato con documenti corroboranti quali video, fotografie e materiale reperito da social network e internet, nel 2016 hanno portato alla sua condanna di 9 anni.

   Si potrebbero tuttavia avanzare una serie di criticità riguardanti la fornitura delle prove in forma elettronica. Per esempio, tra le immagini satellitari ammesse al processo Al Mahdi, alcune tra queste erano state prese da Google Earth e presentate in forma di screenshot10, bypassando la richiesta alla risorsa originaria e rimanendo così all'oscuro di qualsiasi dato di telerilevamento (per esempio, posizione del satellite).

   In un altro caso ancora in corso presso la ICC, Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona, le immagini satellitari ottenute da DigitalGlobe e Airbus sono state fornite in formato TIFF, e in tale formato sono state distribuite tra le parti. Tuttavia, a causa della grande dimensione dei file, in aula hanno trovato utilizzabilità in formato JPEG. Altre immagini satellitari ottenute da Google Earth Pro sono invece disponibili esclusivamente in formato JPEG11. Tale formato, oltre ad essere ( in questo specifico caso) “in lower-resolution”12, viene ottenuto dalla conversione del formato nativo, una procedura che può portare alla perdita di una serie di materiale probatorio: dalla qualità stessa dell'immagine, ai metadati, con particolare riferimento alla georeferenziazione.

   Qualsiasi altra critica sul caso rimane puramente speculativa, essendo secretato il documento inerente la procedura tecnica (ICC-01/14-01/18-724-Conf-AnxA, altrimenti Annex A) con la quale si è ottenuto e fornito il materiale13.

   Dal caso Al Mahdi si è visto che le immagini satellitari possono entrare a pieno titolo nei procedimenti giudiziari internazionali, ed è ragionevole ritenere che tale presenza aumenterà con il tempo. Resta il fatto che, al fine di stabilire la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, le immagini satellitari non sono sufficienti come prove a se stanti. Si prendano a esempio i casi avvenuti in Belgio durante le fasi di accertamento di reati ambientali nel Mare del Nord. La difficoltà di distinguere – sulla sola analisi delle immagini satellitari – tra fenomeni naturali ed effettivi sversamenti in mare di materiale inquinante, ha dato infatti luce a diversi falsi allarmi14.

   Nel caso Yekatom/Ngaïssona, la distribuzione tra le parti dei file TIFF rende presumibilmente accessibili alle parti stesse, e in qualsiasi momento, quei dati che rendono l'immagine satellitare di un alto contenuto probatorio (dai dati spaziali del satellite e geografici dell'area presa ad esame, fino ai dati temporali) difficilmente contestabile.

   Nonostante questo affinamento nella distribuzione delle immagini satellitari, si dimostra particolarmente rilevante la identificazione di standard del metodo forense e procedurale, in relazione al telerilevamento e, più in generale, alle prove digitali. Le fonti a oggi esistenti non trattano nello specifico l'uso delle prove digitali. In ambito ICC, queste ultime sono disciplinate principalmente dagli artt. 54, 68 e 69 dello Statuto di Roma e dalla sez. 1 cap. 4 del Rules of Procedure and Evidence, che lasciano aperte molte questioni procedurali e probatorie.

   Inoltre, la disponibilità per le corti internazionali di immagini satellitari dotate di pacchetti dati che non consentano la contestabilità del momento e del luogo preso a esame ai fini processuali, potrebbe consentire la riduzione quantitativa del materiale probatorio portato in aula. L'eccessiva raccolta di materiale probatorio è infatti un altro tema su cui i tribunali internazionali sono chiamati a intervenire. Dato l'incremento delle potenziali prove digitali (video YouTube, post Facebook, etc.) e dato l'evolversi dei software che consentono di archiviare questi materiali con un semplice click, i tempi per affrontare tale questione si fanno sempre più stringenti.


1 International Justice Monitor, 2015. Satellite Imagery as Evidence for International Crimes. [online] International Justice Monitor. Disponibile al: <https://www.ijmonitor.org/2015/04/satellite-imagery-as-evidence-for-international-crimes/> [Accesso 15 aprile 2022].

2 Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, n.d. Investigations | International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. [online] Icty.org. Disponibile al: <https://www.icty.org/en/content/investigations-0> [Accesso 15 aprile 2022].

3 International Justice Monitor (n. 1).

4 Kroker, P., 2014. Emerging Issues Facing the Use of Remote Sensing Evidence for International Criminal Justice. [online] Hhi.harvard.edu. Disponibile al: <https://hhi.harvard.edu/publications/emerging-issues-facing-use-remote-sensing-evidence-international> [Accesso 15 aprile 2022].

5 Freeman, L., 2018. Digital Evidence and War Crimes Prosecutions: The Impact of Digital Technologies on International Criminal Investigations and Trials, [online]. Disponibile al: <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol41/iss2/1/> [Accesso 15 aprile 2022].

6 Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus [2011] ICC-02/05-03/09 (Corte Penale Internazionale). Disponibile al: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2011_02580.PDF> [Accesso 15 aprile 2022].

7 Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda [2010] ICC-02/05-02/09 (Corte Penale Internazionale). Disponibile al: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_00753.PDF> [Accesso 15 aprile 2022].

8 Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, 2015. Rules of procedure and evidence, [online] pp.66-67. Disponibile al: <https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev50_en.pdf> [Accesso 13 aprile 2022].

9 Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi [2016] ICC-01/12-01/15, Trascrizione ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG, 28-29 (Corte Penale Internazionale). Disponibile al: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Transcripts/CR2016_05767.PDF> [Accesso 18 maggio 2022].

10 Freeman L. (n. 5), p. 318.

11 Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona [2021] ICC-01/14-01/18 (Corte Penale Internazionale), pp.9-10. Disponibile al: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_00683.PDF> [Accesso 15 aprile 2022].

12 Ibid.

13 Public with Confidential Annexes A, B, and C Prosecution’s List of Witnesses and Evidence [2020] ICC-01/14-01/18 (Corte Penale Internazionale), p.3. Disponibile al: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_06092.PDF> [Accesso 16 aprile 2022].

14 Billiet, C., 2012. Satellite images as evidence for environmental crime in Europe: a judge's perspective. In: R. Purdy and D. Leung, ed., Evidence from earth observation satellites. Brill, pp.321-355.

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